Testata - Comunicazioni ai sensi delle delibere ARERA - Energia Elettrica

Comunicazioni ai sensi delle delibere ARERA - descrizione

ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

ARERA è un’autorità amministrativa indipendente che opera per promuovere la concorrenza e l’efficienza nei servizi di pubblica utilità e per tutelare gli interessi di utenti e consumatori. In AcegasApsAmga, agiamo in coerenza alle prescrizioni dell’ente regolatore e riportiamo le nostre comunicazioni ai sensi delle Delibere ARERA per permettere a clienti e utenti dei servizi di avere una visione chiara e trasparente del nostro operato.

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energia elettrica - comunicazioni arera

Energia Elettrica


Aree critiche ai sensi del TICA

L’articolo 4 del TICA (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica), prevede la pubblicazione da parte dei gestori di rete, di indicazioni qualitative in merito alla capacità della rete elettrica di propria competenza ad accogliere nuovi impianti di produzione.

Ciò è ottenuto mediante la classificazione delle aree in base a 4 livelli di criticità, identificati da colori. In particolare:

con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie in sitauzione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm > 0,5 * Pcmin;

con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm > Pcmin;

con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui Pimm – Pcmin > 0,9 * Pn.
Queste ultime sono individuate come aree critiche;

con il colore bianco, le altre aree,
dove:

  • area è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;
  • Pcmin è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell’area nel quarto d’ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
  • Pn è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l’area è sottesa;
  • Pimm è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

La mappatura delle aree critiche dei comuni di Trieste e Gorizia, gestiti da AcegasApsAmga, è schematizzata nella rispettiva scheda: 

Questa informazione è aggiornata ogni 3 mesi a decorrere dal 1 marzo 2012.

Nelle aree critiche vengono avviate le OPEN SEASON, descritte in Delibera.


>Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di AcegasApsAmga per impianti di produzione

Scarica qui le modalità e condizioni contrattuali.

ALLEGATI


Criteri per la ricostruzione dei dati di misura in caso di malfunzionamento delle apparecchiature o di stima in caso di indisponibilità dei dati

In allegato pubblichiamo i criteri adottati da AcegasApsAmga per la ricostruzione dei dati di misura in caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura o di stima in caso di indisponibilità dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 16 e dall'art. 25 del TIME.


Ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/21 e sulla base di quanto disposto dall'Autorità con delibera 296/2023/R/eel recante "Disposizioni in materia di sviluppo delle reti di distribuzione e relativi piani", AcegasApsAmga ha elaborato il proprio piano di sviluppo aggiornato in base alle osservazioni e alle proprie contro-osservazioni emerse durante il periodo di consultazione pubblica, con indicazione delle modifiche apportate.


Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.

Allegati:

 

Archivio edizioni precedenti:

Piano di sviluppo pre-consultazione 31_03_25

 


Il Rapporto descrive lo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo pianificati da AcegasApsAmga.

Rapporto di monitoraggio PdS al 31.12.2024


In conformità a quanto previsto dalla attuale regolazione output-based di ARERA, AcegasApsAmga rende disponibile un Rapporto che sintetizza le principali caratteristiche del servizio offerto nei Comuni di Trieste e Gorizia. Tale Rapporto fornisce dettagli sulle infrastrutture di rete, quali linee, cavi e trasformatori e presenta alcuni indicatori di continuità del servizio, come la durata e il numero medio delle interruzioni di energia per utente servito, registrate nell’anno precedente. Inoltre, il Rapporto include metriche della capacità di resilienza della rete in condizioni meteorologiche estreme, laddove disponibili, e riporta informazioni sulle perdite di energia

RADO_2024_AcegasApsAmga

 

Nota_accompagnamento_RADO_2024_AcegasApsAmga


INTERVENTI URGENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GENERAZIONE DISTRIBUITA, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Si comunica che, ai sensi  della deliberazione DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012 84/2012/R/EEL (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/084-12.pdf),  è previsto che:

  • Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori devono adeguare i predetti impianti alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dell’Allegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013.
  • Nel caso di impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, le prescrizioni dell’Allegato A70 e della Norma CEI 0-21 vengono applicate secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

a) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si applica esclusivamente in relazione alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8;

b) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel periodo 1 luglio 2012 – 31 dicembre 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si applica nella sua interezza;

c) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi all’Allegato A70 al Codice di rete e certificati ai sensi della Norma CEI 0-16, come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato;

d) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio nel periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si applica limitatamente al paragrafo 5. In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz;

e) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio nel periodo 1 luglio 2012 – 31 dicembre 2012:l’Allegato A70 al Codice di rete e la Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato si applicano nella loro interezza, ad eccezione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’Allegato A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21;

f) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi all’Allegato A70 al Codice di rete e certificati ai sensi della Norma CEI 0-21, come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato.

ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 84/2012/R/eel (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/243-13.pdf)

La deliberazione 243/2013/R/EEL estende gli interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. L’estensione riguarda tutti gli impianti con potenza superiore a 6 kW già connessi alla rete di bassa tensione alla data del 31 marzo 2012 nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione al 31 marzo 2012.

I produttori devono adeguare i propri impianti alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di Rete con le seguenti scadenze:

1) Entro il 30 giugno 2014 gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
2)Entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.
In particolare, in relazione alla prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3 bis della deliberazione 84/2012/R/eel. Nel caso di impianti di produzione tradizionali, i produttori sono tenuti ad adeguare il funzionamento degli impianti alle prescrizioni del paragrafo 5, del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate.”


Con la delibera 385/2025 del 5 agosto 2025, sono state introdotte importanti disposizioni normative per i gestori di impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici connessi o da connettere alle reti di distribuzione in MT con potenza pari o superiore a 100 kW.

La delibera prevede che il Produttore provveda all’installazione e manutenzione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) e del relativo sistema di comunicazione ai fini dell’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna, nonché dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” di cui al comma 2.3, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16 e fermo restando quanto previsto dal comma 8.1 della delibera.

I titolari di impianti di produzione nuovi come individuati dall’art. 2, comma 2 della delibera, dovranno installare il CCI e attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dell’impianto, dandone comunicazione ad AcegasApsAmga S.p.A. entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi e la mancata attivazione della funzionalità è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione. 

Nel caso di impianti di produzione esistenti (come definiti all’art. 2.2, lettere d), e), f), come previsto dall’articolo 5, il Produttore deve procedere all’adeguamento e inviare apposita comunicazione ad AcegasApsAmga S.p.A. entro:

  • Il termine del 28 febbraio 2026 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 1 MW (obbligo di attivazione della funzionalità PF2);
  • Il termine del 28 febbraio 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW (obbligo di installazione dei dispositivi di CCI e attivazione della funzionalità PF2);
  • Il termine del 31 marzo 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW (obbligo di installazione dei dispositivi di CCI e attivazione della funzionalità PF2);

La comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti, il cui Format è disponibile a questo link,  dovrà essere trasmessa dai Produttori ad AcegasApsAmga S.p.A. entro le tempistiche sopra definite allegando alla stessa una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del dell’Allegato A.72 del Codice di Rete di Terna e della Norma CEI 0-16 e il nuovo Regolamento di Esercizio debitamente sottoscritto.

Il Regolamento aggiornato ai sensi della nuova disciplina sarà inviato da AcegasApsAmga S.p.A. a tutti i Produttori interessati, come previsto dalla Delibera in oggetto.

La delibera stabilisce altresì, che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario come riportato ai commi 5.6 e 5.7.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo Regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, AcegasApsAmga S.p.A. effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi (laddove previsto) e la piena operatività della funzionalità di riduzione della potenza di cui all’Allegato A.72 al Codice di rete, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture dell’Impresa distributrice tramite i canali messi a disposizione dalla medesima impresa distributrice.

In caso di esito positivo delle verifiche, AcegasApsAmga S.p.A. procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

In caso di esito negativo delle verifiche, per cause non imputabili ad AcegasApsAmga S.p.A., verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro una scadenza individuata in almeno due mesi per la loro effettuazione. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informare AcegasApsAmga S.p.A., che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. 

In caso di esito positivo, AcegasApsAmga S.p.A. procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili ad AcegasApsAmga S.p.A. e siano decorse le tempistiche di cui ai commi 5.1, 5.2 o 5.3, AcegasApsAmga S.p.A. inserirà il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, tra gli impianti inadempienti ai fini della comunicazione di cui al comma 6.2, e verrà meno per il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate dovranno avere il seguente oggetto «Comunicazioni Delibera 385/2025/R/eel» e:

  • per le richieste di connessione nuove o in corso, dovranno essere inviate attraverso WebForm disponibile alla pagina Connessioni Attive.
  • per gli impianti esistenti, dovranno essere inviate a AcegasApsAmga S.p.A. tramite PEC all’indirizzo: acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it


Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 385/2025/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità.