Testata - Contesto normativo

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Contesto normativo

Quadro normativo del Settore Idrico

Le principali norme nazionali relative, direttamente o indirettamente, al Servizio Idrico Integrato sono le seguenti:

  • Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici";
  • Legge 04/02/1963 n. 129 "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti";
  • Legge 05/01/1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. "legge Galli");
  • D.P.C.M. 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
  • D.M. 01/08/1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
  • D.M. 08/01/1997 n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
  • D.P.C.M. 29/04/1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";
  • D. Lgs. 02/02/2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
  • D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Per quanto riguarda la Regione Veneto i riferimenti normativi principali sono:

  • DGRV 4080 del 22.12.2004 Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano. In attuazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31;
  • Legge Regionale n° 33 del 16/04/1985 Norme per la tutela dell'ambiente;
  • DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 107 del 5 novembre 2009 Piano di tutela delle acque;
  • DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1952 del 28 ottobre 2013 - Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili end relativi bacini scolanti. Direttiva 91/2711CEE, D.Lgs 15212006 e art. 25 Norrne tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia i riferimenti normativi principali sono:

  • D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres  Piano generale per il risanamento delle acque;
  • LEGGE REGIONALE 23/06/2005, N. 013 Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

Le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento

  • La Regione Veneto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Piano di tutela delle acque ha emanato la D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 e la D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 con cui sono state introdotte importanti novita' per quanto riguarda l'art. 39 del PTA relativo alle acque meteoriche.
  • Per il Friuli Venezia Giulia si fa riferimento alla L.R. N. 16 del 05-12-2008

 

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Ambiente

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio

La gestione dei rifiuti è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2018/851, nella quale sono state delineate le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento e sono stati stabiliti gli obblighi essenziali per una corretta gestione. 
In particolare, la Direttiva ha sancito l’obbligo di autorizzazione e di registrazione per enti o imprese che gestiscono i rifiuti, nonché l’obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente. 

Il Testo Unico Ambientale

livello nazionale, proseguendo il percorso avviato dal Decreto Legislativo n. 22/1997 ("Decreto Ronchi"), la normativa di riferimento è il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. n. 152/2006 - attraverso cui il Legislatore si propone l'obiettivo di normare le tematiche di natura ambientale e del ciclo idrico. 
L’art. 179 TUA, in particolare, indica quali sono le priorità in materia di rifiuti, stabilendo una gerarchia:

  • prevenzione dei rifiuti stessi
  • preparazione per un futuro riutilizzo
  • riciclaggio 
  • recupero di altro tipo - per esempio, recupero di energia
  • smaltimento, come opzione ultima e residuale

Il TUA è stato interessato, nel corso degli anni, da importanti innesti normativi che hanno modificato l’impianto originario, ridisegnando importanti concetti legati alla responsabilità nella gestione dei rifiuti (artt. 188, 189, 190 e 193 TUA) ed ai profili sanzionatori (artt. 258 e 260 TUA).

La gestione dei rifiuti di imballaggio

Con riferimento ai principali flussi di rifiuti, la normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti di imballaggio (nata dalla legislazione europea, con la Direttiva 1994/62/CE e la successiva Direttiva 2004/12/CE recepite con il D.Lgs. 22/1997 prima, poi con il TUA) fa riferimento a due presupposti di fondo:

  • la responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, pone a capo di produttori e utilizzatori la responsabilità della “corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”. 
    È responsabilità del “produttore” il perseguimento degli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero stabiliti dalla normativa in vigore;
  • la “responsabilità condivisa”, ossia la cooperazione tra tutti gli operatori economici interessati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, pubblici e privati.
    Dopo aver stabilito che produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 221), il TUA pone le basi del modello preposto al raggiungimento degli obiettivi di recupero: art. 223 - Consorzi e art. 224 - Consorzio Nazionale Imballaggi.

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinata ab origine a livello europeo dalla Direttiva 2012/19/EU, con lo scopo di fornire agli Stati Membri le linee guida per l'implementazione di un sistema di gestione dei RAEE. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e dai correlati Decreti Ministeriali, al fine di disciplinare gli aspetti attuativi, a partire dal principio cardine della responsabilità estesa del produttore.  
Anche la corretta gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, stabilita dal Decreto Legislativo n.188/2008 - recependo la Direttiva Europea 2006/66/CE - ha disegnato un quadro normativo in cui ai produttori - o ai consorzi che agiscono in loro vece - spetta l'organizzazione e la gestione di sistemi di raccolta separata degli stessi.

Il Piano d'azione per l'economia circolare

L'Unione Europea, già dal 2015, ha avviato un "Piano d'azione per l'economia circolare" al fine di garantire che, attraverso il recupero, siano reintrodotti nel sistema quei beni che hanno ancora un margine di utilità, rendendo la discarica un’opzione ancor più remota. Tra i diversi strumenti normativi previsti, quattro direttive (costituenti il cd. "pacchetto economia circolare") sono state recepite nella normativa italiana nel settembre 2020 attraverso i seguenti provvedimenti: 

  • D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs 152/2006 T.U.A. 
  • D.Lgs. 121/2020 che ha modificato il D.Lgs 36/2003 (attuazione direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti); 
  • D.Lgs. 119/2020 che ha modificato il D.Lgs n. 209/ 2003 (attuazione direttiva 2000/53/Ce in materia di veicoli fuori uso); 
  • D.Lgs. 118/2020 che ha modificato il D.Lgs 20 n. 188/2008 (attuazione direttiva 2006/66/Ce in materia di pile); 
  • D.Lgs. 118/2020 che ha modificato il D.Lgs n. 49/2014 (attuazione direttiva 2012/19/Ue in materia di RAEE). 

Link ai siti istituzionali


Sono passati quasi 20 anni da quando, nel 1996, le prime direttive dell'Unione Europea hanno cominciato a dare impulso alle liberalizzazioni in settori come l'energia elettrica e il gas (Direttiva Europea 98/30/CE del 22/6/98: norme comuni per la creazione del mercato interno del gas naturale recepita con il Decreto Lgsl 23/5/00 n.164 - D. Letta), storicamente a presenza monopolistica. L'anno precedente, il Decreto Lgsl 16 marzo 1999 detto Decreto Bersani, aveva avviato la liberalizzazione del mercato elettrico. Queste misure hanno gradualmente aperto e armonizzato il mercato interno europeo dell'energia, garantendo un equo accesso alle infrastrutture, trasparenza e tutela dei consumatori, insieme a una vivace concorrenza, che per i cittadini europei si è tradotta in servizi più efficienti e prezzi più vantaggiosi. Oggi, infatti, i consumatori che siano aziende o privati, sono ormai liberi di scegliere il proprio fornitore. Per i clienti domestici nel mercato del gas succede dal 1° gennaio 2003 e dal 1° luglio 2007 nel mercato elettrico. In Italia, in parallelo al mercato libero, i clienti domestici possono ancora scegliere i servizi di tutela che hanno condizioni di prezzo e di fornitura stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

 

Spetta all’Autorità (ARERA) la definizione dei tempi in cui concludere il percorso della liberalizzazione del mercato, con la completa eliminazione delle tariffe di tutela.

L’Autorità (AEEG) venne istituita in Italia nel 1995  per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi diventata ARERA, occupandosi da dicembre 2017 dei principali servizi a reti gestiti dalle utilities tra cui, oltre i servizi energy, anche il servizio idrico, il teleriscaldamento e i servizi ambientali). Trattasi di un organismo indipendente, autonomo e collegiale concepito per governare in maniera armonica il processo di liberalizzazione del settore, favorendo condizioni di effettiva concorrenza fra i diversi operatori presenti sul mercato, vigilando sul sistema tariffario, verificando qualità, efficienza e sostenibilità ambientale dei servizi erogati e, soprattutto, consolidando il ruolo e il potere dei consumatori attraverso la definizione, la promozione e la tutela dei loro diritti.

Pertanto a seguito della liberalizzazione del Mercato dell'Energia per favorire la libera concorrenza, in ciascuna area la distribuzione viene data in concessione ad un unico operatore (il "Distributore"), mentre l'attività di vendita di energia ai clienti finali è lasciata in capo a soggetti diversi (società di vendita), che infatti  negli ultimi anni sono aumentati considerevolmente e che possono offrire ai consumatori proposte economiche anche diverse tra loro.

Pertanto le attività della distribuzione e della vendita di gas e di energia elettrica sono separate, e le società di vendita e le società di distribuzione operano nel mercato energy distintamente con obiettivi e attività diverse.
 

 

 

Maggior tutela e mercato libero: le differenze
 

Nel mercato elettrico il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non abbiano stipulato un contratto nel mercato libero. Le condizioni economiche vengono stabilite ogni 3 mesi dall'Autorità (ARERA). Gli operatori che svolgono questo servizio sono perlopiù società legate all'impresa storica di distribuzione locale, come nel caso del Gruppo Hera. Se invece si decide di passare al mercato libero, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente tra le parti (cliente e società di vendita) e possono prevedere sconti o prezzi a forfait con fissi mensili. Si può passare dal mercato libero a quello tutelato e viceversa in qualsiasi momento. La scelta dipende quindi dal cliente e dalle sue esigenze. Le aziende che si trovano, anche temporaneamente, senza un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero ma che non hanno titolo per accedere alla maggior tutela si rivolgono, infine, al mercato di salvaguardia.

Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Le condizioni economiche poste a carico del cliente in salvaguardia, sono definite a seguito delle gare per l’affidamento del servizio, sono più onerose per il soggetto, in quanto volte ad incentivarlo a (ri)trovare un fornitore che lo contrattualizzi sul mercato libero.

Le imprese che possono fornire questo servizio sono scelte con una procedura di gara che assegna l'erogazione del servizio a una sola società di vendita per territorio, per un periodo di 2 anni. Attualmente, e fino al 31 dicembre 2020, HeraComm è risultato assegnatario per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna.

Nel mercato del gas i clienti che hanno ancora diritto alle condizioni di tutela sono esclusivamente quelli domestici (inclusi i condomini con consumi inferiori ai 200.000 standard metri cubi annui). I non domestici (ad esempio le grandi aziende) possono scegliere il proprio fornitore esclusivamente sul mercato libero, accedendo alle offerte che ritengono più vantaggiose.

A differenza di quello che accade nel mercato elettrico, dove il servizio di tutela è gestito solo da alcune società concessionarie, nel mercato del gas ogni operatore del mercato libero deve prevedere oltre le proprie offerte commerciali, quella di tutela e applicarla ai clienti domestici che desiderino accedervi.

Sono poi stati introdotti i servizi di ultima istanza, a beneficio dei clienti che si trovano, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale, pur restando connessi alla rete e continuando perciò a prelevare il gas, tra cui:

  1. il servizio di fornitura di ultima istanza, che viene attivato nei confronti dei clienti domestici e dei condomini che si trovano, per cause indipendenti dalla loro volontà, senza un contratto di fornitura, e con riferimento alle utenze adibite a servizio pubblico (dunque non disalimentabili) anche se morose. In tali casi, la fornitura viene garantita da uno specifico fornitore selezionato territorialmente con procedura di gara ed a condizioni economiche regolate, volte ad incentivare il cliente a trovare un fornitore sul mercato libero;

  2. il servizio di default che opera, in casi residuali, quando non è attivabile il servizio di ultima istanza, tra cui tipicamente i casi di morosità, fintantochè il distributore non sia riuscito ad interrompere definitivamente la erogazione del gas, ovvero il cliente moroso non abbia pagato il suo precedente fornitore (in tal caso, il cliente viene collocato nel servizio di fornitura di ultima istanza, fintantoché troverà un nuovo fornitore sul mercato). Anche in tal caso, il servizio è gestito da un fornitore selezionato territorialmente, a condizioni particolarmente disincentivanti per il cliente con riferimento alla sua permanenza in tale condizione.